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[1]Il disposto dell'articolo 1832 del Codice Civile viene esteso ai debiti, anche se contratti prima della promulgazione della presente legge, delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti di cui nell'articolo 2 della legge 24 aprile 1898, n. 132, e resta abrogato a riguardo di tali debiti il comma 2° dell'articolo 1833 del Codice Civile, nonche' il comma 1° dell'articolo stesso, nella parte relativa ai contratti che stabiliscono la restituzione per via di annualita', quando l'interesse calcolato nelle annualita' di rimborso superi la misura legale.
[2]Il preavviso di sei mesi, di cui nel citato articolo 1832, sara' dato con manifesto inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel foglio degli annunzi giudiziari della Provincia.
Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009
