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Per sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re avra' facolta' di pubblicare con decreto Reale un Regolamento, allo scopo di determinare il funzionamento della Commissione di cui sopra, diretto ad assicurarne l'efficacia, trasferendo, in quanto occorra, alla Commissione stessa, limitatamente agli enti sottoposti alla sua sorveglianza, i poteri attualmente affidati dalle leggi e dai Regolamenti ad altre Autorita'. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1900, n. 435
1La L. 23 dicembre 1900, n. 435 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 10 della legge 17 maggio 1900, n. 173, sul credito comunale e provinciale, per pubblicare con decreto Reale il Regolamento per l'esecuzione della medesima, e' prorogato di un mese a datare dalla pubblicazione della presente legge".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1901 al 16 dicembre 2009
