Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La Cassa depositi e prestiti e la Sezione di credito comunale e provinciale potranno accettare, in garanzia dei prestiti rispettivamente concessi, anche delegazioni sul Tesoro dello Stato, per riscuotere interessi, annualita', contributi, concorsi o canoni da esso dovuti agli enti locali mutuatari, purche' il debito dello Stato sia liquido, purche' non vi siano crediti dello Stato verso gli stessi enti per rimborsi, contributi o altro, e infine purche' non sia altrimenti vincolato l'uso che dovra' farsi dagli enti suddetti delle somme dallo Stato dovute.

[2]Puo' essere data garanzia anche mediante vincolo di usufrutto di rendita consolidata dello Stato, o con deposito di detta rendita nella Cassa dei depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-05-17;173~art2 · fonte del testo

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