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[1]La Cassa dei depositi e prestiti, nei limiti delle proprie disponibilita', potra' fare, nei modi del suo istituto, prestiti con ammortamento estensibile a 50 anni, a Comuni, Provincie e loro Consorzi, a Consorzi di bonifica e d'irrigazione e a quelli per le opere idrauliche di terza categoria, per solo riscatto di debiti esistenti al 31 dicembre 1899.

[2]Sono esclusi dal riscatto i prestiti contratti con la Cassa depositi e prestiti, salvo quei casi in cui si tratti di Comuni insolventi, obbligati a transigere cogli altri creditori, che siano in eccedenza al limite legale della sovrimposta e che non abbiano da delegare per ammortamento del prestito crediti verso lo Stato e rendita consolidata ai termini dell'articolo 2.

Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1900-05-17;173~art4 · fonte del testo

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