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[1]Le domande di prestiti, trasformazioni ed unificazioni non potranno essere deferite alla Cassa depositi e prestiti o alla sezione autonoma, se non con il previo parere favorevole della Commissione stessa.
[2]La Commissione dovra' determinare, agli effetti della precedenza, a quale fra le categorie previste dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, debba ascriversi il prestito chiesto.
Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009
