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[1]Per le Provincie e i Comuni che dopo opportuna istruzione della Commissione stessa risultino nelle condizioni previste dall'articolo 3, la Commissione dovra':
[2]1° Compiere una revisione straordinaria, e, occorrendo, una modificazione del bilancio di ciascun ente, in modo da assicurare, col prestito chiesto, il completo e definitivo assetto finanziario ed amministrativo dell'ente stesso, e da assicurare, inoltre, che il provento del prestito sara' esclusivamente adoperato agli scopi enumerati nell'articolo 3 della legge 24 aprile 1898, n. 132, accrescendo, ove occorra, oltre i limiti legali la sovrimposta e quelle fra le tasse locali i cui massimi e minimi non siano specificati per legge: riducendo le spese tutte, comprese le obbligatorie, in modo da proporzionarle alle sue forze contributive; e vincolando alle delegazioni anche la totalita', della sovrimposta, ove le condizioni del bilancio riformato lo consentano. Il bilancio stabilito a norma della presente disposizione servira' di base alle trattative di cui all'articolo 3, senza pregiudizio pero' delle eventuali responsabilita' personali;
[3]2° La Commissione dovra', ai fini sovraccennati e nell'intento di assicurare l'equa ripartizione dei tributi locali, rivedere i Regolamenti (limitatamente a quanto concerne gli enti sottoposti alla tutela della Commissione stessa) provinciali, comunali e consorziali, relativi ai tributi stessi, i ruoli delle tasse comunali, le tariffe dei dazi addizionali e comunali, e le linee daziarie nei Comuni chiusi, udito il parere dell'intendente di finanza sugli argomenti di sua competenza, operandone, ove occorra, o promuovendone la modificazione, a seconda che siano provvedimenti di competenza delle Autorita' locali, o di Autorita' superiori.
[4]Le modificazioni portate in forza del presente articolo ai bilanci, alle tariffe daziarie e ai Regolamenti sulle tasse comunali, dovranno preventivamente essere comunicate alle rappresentanze degli enti rispettivi, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, potranno fare le loro osservazioni o contro-proposte.
[5]La Commissione decidera' con ordinanze motivate.
Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009
