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[1]Per gli enti ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, dovra' inoltre la Commissione sorvegliare l'esatta erogazione, agli scopi destinati, dei prestiti concessi, e per un periodo di cinque anni dal versamento integrale del prestito all'ente debitore, la conservazione del bilancio consolidato.
[2]Per il medesimo periodo, le variazioni al bilancio, che si credessero necessarie dopo il consolidamento di esso, dovranno essere approvate dalla Commissione.
[3]Per le Provincie ed i Comuni di cui nella legge 24 dicembre 1896, n. 551, e che siano nelle condizioni previste dall'articolo 3 della presente legge, la Commissione stessa esercitera' le proprie funzioni a mano a mano che verranno a cessare quelle della Commissione istituita con l'articolo 2 della legge medesima.
Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009
