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Le maggiori spese dipendenti dall'applicazione della presente legge graveranno sul provento della quota di centesimi venti per ogni cento lire di capitale, che rimane a mutuo, stabilita dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1898, n. 132.
Testo in vigore dal 18 maggio 1900 al 16 dicembre 2009
