Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

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Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

Testo in vigore dal 21 aprile 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 1942

Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. 209 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Presso ogni tribunale e' istituito un ruolo di amministratori giudiziari, fra i quali sono scelti i curatori di fallimenti ai termini dell'art. 716 del Codice di commercio. Puo' tuttavia essere disposto con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, che piu' tribunali abbiano un ruolo unico, quando per il limitato numero di affari non sia conveniente la costituzione di un ruolo separato per ciascuno di essi.

tolto: Egualmente con Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia, e' determinato il numero degli amministratori giudiziari assegnati a ciascun ruolo.

tolto: La nomina di amministratore giudiziario ha la durata di un quinquennio. Essa e' fatta con decreto del Ministro per la giustizia, in seguito a concorso per titoli fra gli avvocati e procuratori, gli esercenti la professione in economia e commercio e i ragionieri, che siano di specchiata moralita', e dimostrino particolare idoneita', all'ufficio. Gli avvocati debbono inoltre avere almeno quattro anni di effettivo esercizio professionale, i procuratori e gli esercenti la professione in economia e commercio sei anni e i ragionieri dieci anni. L'esercizio della funzione di magistrato dell'ordine giudiziario o amministrativo vale nel computo dell'anzianita' come esercizio professionale.

tolto: Le ulteriori norme concernenti gli amministratori giudiziari saranno date con Regio decreto, su proposta dello stesso Ministro per la giustizia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha disposto (con l'art. 266, comma 1) che "Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con Legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della Legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall'art. 263, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art1 · fonte del testo