Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 909 del Codice di commercio e' aggiunto il seguente comma:
[2]«Qualora, per impedimento del giudice delegato, la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza seguente, il giudice ha facolta' di rinviarla non oltre otto giorni, ovvero ad una delle udienze successive, non oltre la terza».
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
