Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]All'art. 909 del Codice di commercio e' aggiunto il seguente comma:

[2]«Qualora, per impedimento del giudice delegato, la continuazione non possa aver luogo al prossimo giorno o all'udienza seguente, il giudice ha facolta' di rinviarla non oltre otto giorni, ovvero ad una delle udienze successive, non oltre la terza».

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art10 · fonte del testo