Art. 14 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
Avvenuta la chiusura del processo verbale di verifica, non sono ammesse nuove dichiarazioni di credito, salva l'applicazione dell'art. 770 del Codice di commercio, e salva la verifica supplementare dei crediti per la dichiarazione dei quali fu prorogato il termine secondo le disposizioni dell'art. 759 del Codice di commercio. La verifica supplementare e' fatta secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
