Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]L'autorizzazione all'alienazione in massa dei beni mobili, preveduta nell'art. 799 del Codice di commercio e l'autorizzazione alla vendita degli immobili richiesta dall'art. 800 dello stesso Codice, sono date con provvedimento del giudice delegato.

[2]Il giudice delegato puo' altresi' autorizzare la vendita degli immobili a partito privato, a sensi dell'art. 800, terzo comma, con dispensa dal primo incanto.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art15 · fonte del testo