Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
[1]La durata dell'inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante prevista nell'ultimo comma dell'art. 861 del Codice di commercio deve essere determinata nella sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, nel caso di reato di bancarotta semplice, e per un periodo da cinque a dieci anni, nel caso di bancarotta fraudolenta.
[2]Tale inabilitazione importa, oltre al divieto di compiere professionalmente atti di commercio e di essere socio a responsabilita' illimitata di societa', commerciale, il divieto di esercitare l'ufficio di institore nonche' l'ufficio di amministratore, liquidatore o sindaco di societa' commerciale.
[3]Il condannato che trasgredisca a questi divieti e' soggetto alla pena dell'art. 234, n. 1, del Codice penale.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
