Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 20 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]La durata dell'inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante prevista nell'ultimo comma dell'art. 861 del Codice di commercio deve essere determinata nella sentenza di condanna per un periodo non superiore a due anni, nel caso di reato di bancarotta semplice, e per un periodo da cinque a dieci anni, nel caso di bancarotta fraudolenta.

[2]Tale inabilitazione importa, oltre al divieto di compiere professionalmente atti di commercio e di essere socio a responsabilita' illimitata di societa', commerciale, il divieto di esercitare l'ufficio di institore nonche' l'ufficio di amministratore, liquidatore o sindaco di societa' commerciale.

[3]Il condannato che trasgredisca a questi divieti e' soggetto alla pena dell'art. 234, n. 1, del Codice penale.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art20 · fonte del testo