Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 21 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]I commissari giudiziali per la procedura di concordato preventivo sono scelti negli albi degli amministratori giudiziari ai termini dell'art. 1 della presente legge.

[2]Ai medesimi si applicano le disposizioni dell'art. 2 e del secondo e terzo comma dell'art. 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art21 · fonte del testo