Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 23 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Non puo' essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che nei cinque anni antecedenti abbia ottenuto un concordato preventivo o sia stato dichiarato fallito.

[2]Per le societa' commerciali si richiede inoltre che siano legalmente costituite dall'origine o da almeno due anni.

[3]Non puo' inoltre essere ammesso alla procedura del concordato preventivo il commerciante che non offra serie garanzie reali o personali di poter pagare non oltre sei mesi dalla data della sentenza di omologazione del concordato il minimo del quaranta per cento stabilito dall'art. 3, n. 3, legge 24 maggio 1903, n. 197, a meno che non siano offerte uguali garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre sei mesi.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art23 · fonte del testo