Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Art. 25 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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Il limite del passivo per la procedura dei piccoli fallimenti, stabilito negli articoli 36 e 40, primo capoverso, della legge 24 maggio 1903, n. 197, e' elevato a L. 20.000.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
