Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 25 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. Leggi il testo vigente →

Il limite del passivo per la procedura dei piccoli fallimenti, stabilito negli articoli 36 e 40, primo capoverso, della legge 24 maggio 1903, n. 197, e' elevato a L. 20.000.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art25 · fonte del testo