Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Art. 26 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
[2]Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al fallimento.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
