Art. 27 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Fino a che non saranno nominati gli amministratori giudiziari indicati nell'art. 1 della presente legge, rimarranno fermi i ruoli di curatori di fallimento formati secondo le disposizioni del Codice di commercio.
[2]Nella prima formazione dei ruoli degli amministratori giudiziari la durata dell'esercizio professionale richiesta dall'art. 1 della presente legge e' ridotta alla meta' per gli ex combattenti e per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
