Art. 28 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942. Leggi il testo vigente →
[1]Per le dichiarazioni di fallimento anteriori alla entrata in vigore della presente legge restano ferme le nomine gia' avvenute delle delegazioni di sorveglianza e dei curatori definitivi e restano ferme altresi' le adunanze fissate, a termini dell'art. 691, n. 4, del Codice di commercio, per provvedere, in conformita' del medesimo, alle predette nomine.
[2]Le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 della presente legge non si applicano ai fallimenti in corso, quando nel giorno di attuazione della nuova legge sia stato gia' chiuso il processo verbale di verificazione dei crediti.
[3]Si applicano le disposizioni anteriori circa la data di cessazione dei pagamenti, quando sia stata pronunziata sentenza che l'abbia fatta risalire a piu' di due anni.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
