Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 29 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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L'omologazione dei concordati fallimentari o preventivi gia' approvati dai creditori e' regolata dalle norme vigenti prima della attuazione della nuova legge. Ai detti concordati, anche se omologati prima della attuazione della nuova legge, e' applicabile l'art. 18 della legge medesima.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art29 · fonte del testo