Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 30 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 10 luglio 1930 - Anno VIII

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art30 · fonte del testo