Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267
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[1]Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, sono liquidati dal tribunale su relazione del giudice delegato, tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della importanza del fallimento e della sollecitudine con la quale furono condotte le relative operazioni, secondo criteri uniformi, che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la giustizia.
[2]Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, puo' essere preteso dal curatore nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed e' sempre ammessa la ripetizione di cio' che sia stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, se vi e' luogo.
[3]Dal compenso attribuito al curatore, nella parte che ecceda le L. 2000, si detrae una aliquota non superiore ad un quinto, allo scopo di costituire un fondo speciale destinato ad attribuire compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni, e premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia.
Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942
