Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]All'apposizione dei sigilli puo' procedere direttamente il giudice delegato per i beni situati nella circoscrizione del tribunale.

[2]Il curatore deve chiedere al giudice delegato, nel piu' breve tempo possibile, l'autorizzazione a rimuovere i sigilli ed a fare l'inventario. A tale operazione egli procede, presenti o citati il fallito e la delegazione di sorveglianza ove sia stata nominata.

[3]Il giudice delegato puo' sempre prescrivere particolari norme e cautele per la compilazione dell'inventario, puo' assistervi, quando lo creda, o anche procedervi direttamente.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art7 · fonte del testo