Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti

Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

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[1]Il termine, a cui si puo' far risalire la cessazione dei pagamenti, secondo la disposizione dell'art. 704 del Codice di commercio, e' ridotto a due anni.

[2]La presunzione di frode per i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del debitore, di cui al n. 4 dell'art. 709 del Codice di commercio, non ha luogo quando la garanzia e' costituita contestualmente al credito. Ha, invece, sempre luogo quando la garanzia non e' costituita contestualmente al credito, anche se si tratti di ipoteca giudiziale.

Testo in vigore dal 1 agosto 1930 al 21 aprile 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-07-10;995~art9 · fonte del testo