Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Carattere ipotetico e virtuale - Manifesta inammissibilità delle questioni (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma statale che dispone che nella liquidazione delle spese del processo tributario a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto). (Classif. 112005).
La rilevanza solo ipotetica e virtuale delle questioni di legittimità costituzionale ne determina la manifesta inammissibilità. ( Precedenti: O. 46/2016 - mass. 38764; O. 34/2016 - mass. 38734 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere ipotetico e virtuale della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, Cost. - dell'art. 15, comma 2- sexies , primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. f , n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015, che dispone che nella liquidazione delle spese del processo tributario a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Il rimettente non solo afferma la sussistenza, nel caso di specie, della rilevanza in via meramente eventuale, ma soprattutto prospetta il presupposto perché possa trovare applicazione la norma sospettata come un'ipotesi «alternativa»).
Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 156/2015
Rilevanza della questione incidentale - Denuncia di norma processuale entrata in vigore successivamente all'instaurazione del giudizio a quo - Immediata applicabilità al segmento processuale cui si riferisce - Esclusione della necessità di specifica motivazione sul punto - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per omessa motivazione sulla rilevanza, formulata rispetto alla questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui, introducendo il comma 2- quater dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dispone che la Commissione tributaria, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, provvede sulle spese della relativa fase. Il dato temporale che rileva ai fini della individuazione della norma da applicare nel giudizio a quo è quello relativo all'adozione della pronuncia cautelare, alla quale è immediatamente applicabile, in quanto di natura processuale, la nuova disciplina, pur se entrata in vigore successivamente alla data in cui l'istanza è stata formulata. Contrariamente all'assunto da cui muove l'eccezione, su tale punto non è necessaria una motivazione specifica da parte del rimettente, trattandosi di un principio pacifico. Del tutto ininfluente è, poi, la circostanza che l'ordinanza di rimessione segua di pochi giorni l'entrata in vigore della disciplina censurata.
Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 156/2015
Contenzioso tributario - Spese della fase cautelare - Liquidazione da parte della Commissione tributaria con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari - Denunciata esorbitanza dai principi e criteri direttivi della delega per la revisione del contenzioso tributario - Insussistenza del prospettato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lett. f ), del d.lgs. n. 156 del 2015, censurato dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso - in riferimento all'art. 76 Cost., per violazione dell'art. 10, comma 1, lett. b), n. 11), della legge n. 23 del 2014 - nella parte in cui, introducendo il comma 2- quater dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dispone che la Commissione tributaria, con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari, provvede sulle spese della relativa fase. Lungi dall'essere censurabile per eccesso di delega, la scelta del legislatore delegato di introdurre la condanna alle spese della fase cautelare rappresenta il corretto esercizio della fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi (rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata), in coerenza con la ratio della legge delega. La norma censurata si limita infatti ad anticipare la liquidazione delle spese della fase cautelare già alla chiusura di tale segmento processuale, dando applicazione al principio sostanziale della soccombenza con una regola più rigorosa, meramente processuale, che evidenzia l'incidenza (implicita nel suddetto principio) di tale fase sulla distribuzione delle spese processuali e costituisce un naturale sviluppo del criterio direttivo dell' "incremento della funzionalità della giurisdizione tributaria", nella misura in cui rafforza l'efficacia deterrente della condanna alle spese, favorendo un più ragionato esercizio del diritto di azione. ( Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2014 e n. 230 del 2010 ). Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. In particolare va riconosciuta, in capo al legislatore delegato, una fisiologica attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, che deve, però, svolgersi nell'alveo delle scelte di fondo operate dal legislatore della delega, nel pieno rispetto della ratio di quest'ultima e in coerenza con il complessivo quadro normativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 194 del 2015, n. 146 del 2015 e n. 98 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 9 d.lgs. 156/2015
Contenzioso tributario - Spese del giudizio - Condanna del contribuente soccombente al pagamento delle spese processuali a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze assistito da funzionario dell'amministrazione non iscritto all'albo degli avvocati - Applicazione della tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di parità delle parti del giudizio tributario, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Radicale incertezza sul petitum - Richiesta di pronuncia estranea alla competenza della Corte - Manifesta inammissibilità della questione.
Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2- bis , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il rimettente dopo avere premesso che egli, quale giudice di appello, deve giudicare su due motivi di impugnazione: il primo, proposto in via principale, relativo alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, della sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio; il secondo, proposto in via logicamente subordinata, relativo alla eccessività e non congruità delle medesime spese di lite, come liquidate con la sentenza appellata, si limita ad affermare di dover fare applicazione della denunciata disposizione con riferimento al secondo motivo di appello, senza mai prendere in considerazione il primo - e logicamente preliminare - motivo di impugnazione, il cui accoglimento escluderebbe, invece, l'applicazione della disposizione censurata. Inoltre, il rimettente mostra una radicale incertezza in ordine al petitum rivolto alla Corte, contraddittoriamente richiedendo - nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata vittoriosa in giudizio e si sia difesa tramite propri funzionari non iscritti nell'albo degli avvocati - la declaratoria di illegittimità costituzionale della denunciata disposizione ora nella sua totalità (sul presupposto interpretativo che, in tal caso, le altre norme vigenti gli imporrebbero di disporre il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute), ora nella sola parte in cui esclude (nella stessa ipotesi) l'applicabilità di tariffe professionali diverse da quelle forensi o di specifiche tariffe (espressamente determinate dal legislatore), ora - infine - nella parte in cui non consente al giudice di determinare il rimborso nella misura ritenuta più adeguata. In senso analogo sulla indeterminatezza del petitum , v. citate sentenze n. 190/2010 e n. 247/2009; ordinanze n. 91/2010 e n. 286/2009.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - RICORSO DEL CONTRIBUENTE PER ISCRIZIONE A RUOLO DI DEBITO D'IMPOSTA NON DOVUTO - RICONOSCIMENTO NEL PRIMO ATTO DIFENSIVO, DA PARTE DELL'UFFICIO ESATTORIALE, DELLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE DEL RICORRENTE - CONSEGUENTE NECESSITA' DI PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE PROCESSUALI - IMPOSIZIONE A CARICO DELLA PARTE CHE LE HA ANTICIPATE - MANCATA DISTINZIONE TRA CAUSA DI CESSAZIONE DEL CONTENZIOSO SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL GIUDIZIO E CAUSA PREESISTENTE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevedono la possibilita' di condannare la parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per suo riconoscimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione delle spese processuali, in quanto - posto che l'art. 15, comma 1, conforma la disciplina delle spese del nuovo processo tributario a quella prevista dal codice di procedura civile, in evidente correlazione con la obbligatorieta' dell'assistenza tecnica della parte privata nel giudizio (disposta dall'art. 12); che dal paradigma processuale del giudizio civile (al cui specifico ambito appartiene la costruzione giurisprudenziale della "soccombenza virtuale") si diparte invece il successivo art. 46, che nel comma 1 ricomprende tra le ipotesi di estinzione del giudizio la cessazione della materia del contendere stabilendo, nel comma 3, che "le spese di giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate" - il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificita', correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attivita' dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi, ed in quanto la obbligatorieta' della compensazione delle spese e' prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere, ponendo sullo stesso piano, sotto questo profilo, le parti del processo tributario (donde l'assenza dell'asserito privilegio a favore della p.a.). - S. n. 79/1997 red.: S. Di Palma
sentenza 53/1998massima n. 23766 Riguarda ancheart. 46 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.