Art. 18
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Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
- a)della commissione tributaria cui e' diretto;
- b)del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale ((e dell'indirizzo di posta elettronica certificata));
- c)dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso e' proposto;
- d)dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e)dei motivi. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'articolo 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell'originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2. Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale ((e all'indirizzo di posta elettronica certificata)), o non e' sottoscritto a norma del comma precedente.
Testo vigente dal 17 settembre 2011 al 1 gennaio 2016 · versione 32 su Normattiva