Art. 18
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Il processo e' introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale. Il ricorso deve contenere l'indicazione:
- a)della commissione tributaria cui e' diretto;
- b)del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonche' del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c)dell'ufficio ((...)) nei cui confronti il ricorso e' proposto;
- d)dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e)dei motivi. (( Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:
- a)della categoria di cui all'articolo 12 alla quale appartiene il difensore;
- b)dell'incarico a norma dell'articolo 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;
- c)dell'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore. )) Il ricorso e' inammissibile se manca o e' assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica certificata, o non e' sottoscritto a norma del comma precedente.
Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022 · versione 42 su Normattiva