Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Autotutela tributaria - Istanza del contribuente per l'annullamento d'ufficio di atto impositivo divenuto inoppugnabile - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso e possibilità per il contribuente di impugnare l'eventuale silenzio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - Insussistenza - Bilanciamento non irragionevole tra l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e l'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 Cost., per asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva - nella parte in cui non prevedono l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso sull'istanza di annullamento in autotutela del provvedimento impositivo proposta dal contribuente e l'impugnabilità, da parte di questi, dell'eventuale silenzio della p.a. sull'istanza. Anche in ambito tributario, l'annullamento d'ufficio non ha funzione giustiziale di tutela del contribuente, bensì costituisce espressione di amministrazione attiva e comporta valutazioni discrezionali, in quanto l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto [illegittimo] - pur traendo specifica valenza dalla forza che, in sede di autotutela tributaria, assume l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi - deve essere valutato in comparazione con altri interessi, tra cui quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, inevitabilmente compromessa dall'annullamento di un atto inoppugnabile. Le norme censurate operano, appunto, un bilanciamento non irragionevole tra l'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi e quello alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, il quale ultimo sarebbe invece sacrificato se si affermasse il dovere dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di autotutela del contribuente, offrendo a questi una generalizzata "seconda possibilità" di tutela, dopo la scadenza dei termini per il ricorso contro lo stesso atto impositivo, e creando una nuova situazione giuridicamente protetta del contribuente, per giunta azionabile sine die. La non irragionevolezza della disciplina esaminata non preclude al legislatore altre possibili scelte, come la previsione di casi di autotutela obbligatoria o l'introduzione di limiti all'esercizio del potere di autoannullamento. ( Precedenti citati: sentenza n. 94 del 2017, sull'interesse alla stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico; sentenza n. 75 del 2000, secondo cui, in via di principio, il momento discrezionale del potere della p.a. di annullare i propri provvedimenti non gode in sé di una copertura costituzionale ). In sede di autotutela tributaria, l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto che ha condotto l'amministrazione a percepire somme non dovute acquista specifica valenza per la forza dell'interesse alla corretta esazione dei tributi, che si può considerare una sintesi tra l'interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contributiva, tutelati dall'art. 53, primo comma, Cost.
Riguarda ancheart. 2-quater d.l. 564/1994
Imposte e tasse - Autotutela tributaria - Istanza del contribuente per l'annullamento d'ufficio di atto impositivo divenuto inoppugnabile - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso e possibilità per il contribuente di impugnare l'eventuale silenzio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento all'art. 97 Cost. - in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, violerebbero i principi di imparzialità e di buon andamento della p.a. Non è corretto ritenere che l'evocato parametro esiga la previsione legislativa di detto dovere, poiché, al contrario, proprio nel principio di buon andamento amministrativo si radica il vincolo per il legislatore di tenere conto, nella disciplina dell'annullamento d'ufficio, anche dell'interesse pubblico alla stabilità dei rapporti giuridici già definiti dall'amministrazione.
Riguarda ancheart. 2-quater d.l. 564/1994
Imposte e tasse - Autotutela tributaria - Istanza del contribuente per l'annullamento d'ufficio di atto impositivo divenuto inoppugnabile - Obbligo dell'amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento espresso e possibilità per il contribuente di impugnare l'eventuale silenzio - Omessa previsione - Denunciato "vuoto di tutela giurisdizionale del contribuente", in violazione del diritto al giudice - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-quater, comma 1, del d.l. n. 564 del 1994, conv., con modif., nella legge n. 656 del 1994, e dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, censurati dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti - in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. - in quanto, non prevedendo il dovere dell'amministrazione finanziaria di pronunciarsi sull'istanza di annullamento in autotutela presentata dal contribuente, comporterebbero per questi un "vuoto di tutela giurisdizionale". Poiché l'assenza di detto dovere non è sotto altri profili costituzionalmente illegittima, non sussiste un interesse giuridicamente protetto a ottenere una decisione amministrativa sull'istanza di autotutela, fermo restando che, contro il provvedimento di cui è richiesto l'annullamento d'ufficio, l'interessato dispone degli ordinari rimedi di protezione giurisdizionale dei suoi diritti e interessi legittimi.
Riguarda ancheart. 2-quater d.l. 564/1994
Giurisdizione - Preavviso di fermo di beni mobili registrati per crediti di natura diversa - Insussistenza di una disciplina che regoli in modo unitario la giurisdizione - Conseguente obbligo per l'esecutato di rivolgersi a diversi giudici - Asserita compressione del diritto di difesa - Difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione in ordine alla ricostruzione della fattispecie a quo ed alla rilevanza della questione - Incertezza del petitum - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione dell'ordinanza di rimessione e comunque per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 26- quinquies , del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248); degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 91- bis e 86 (come sostituito dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 46 del 1999) del d.P.R. n. 602 del 1973, e con l'art. l, comma l, lett. q ), del d.lgs. n. 193 del 2001; nonché dell'art. 362, comma 2, cod. proc. civ., impugnati - in riferimento agli artt. 11, 24, 111 e 117 Cost., agli artt. 6 e 13 della CEDU, e agli artt. 47, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - in quanto non disciplinano la giurisdizione del preavviso di fermo e nella parte in cui obbligano un soggetto che abbia ricevuto un preavviso di fermo per crediti di diversa natura a rivolgersi a giudici diversi. In particolare, le ordinanze di rimessione sono carenti di indicazioni puntuali in ordine non solo al titolo di ciascuna delle pretese creditorie in contestazione nei giudizi a quibus , ma anche ai motivi dedotti dai ricorrenti a sostegno delle domande di nullità o di annullamento. Tali lacune da un lato impediscono di stabilire, in concreto, se il giudice a quo sia sfornito di giurisdizione rispetto alle controversie sottoposte al suo esame; dall'altro, danno luogo ad un difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione. Sotto un diverso ed ulteriore profilo, l'intervento manipolativo invocato si presenta incerto e non identificato. Infatti, il rimettente non invoca affatto una pronuncia ablativa delle norme censurate, ma richiede piuttosto un intervento di tipo additivo, finalizzato a concentrare presso un unico plesso giurisdizionale le controversie in ordine ai provvedimenti di fermo amministrativo; e tuttavia, ai fini del conseguimento di tale obiettivo, è stata omessa ogni indicazione in ordine alla direzione e ai contenuti dell'intervento correttivo auspicato, tra i molteplici astrattamente ipotizzabili; tale omissione si risolve nella indeterminatezza ed ambiguità del petitum . Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza ed ambiguità del petitum , v., ex plurimis , sentenze nn. 220/2014, 220/2012, 186/2011 e 117/2011; ordinanze nn. 335/2011, 260/2011 e 21/2011.
Riguarda ancheart. 35 d.l. 223/2006art. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 16 d.lgs. 46/1999art. 1 d.lgs. 193/2001art. 362 Codice di procedura civilee altri 1
Imposte e tasse - Attribuzione alle commissioni tributarie della giurisdizione esclusiva sulle controversie in materia di fermo amministrativo di beni immobili registrati - Asserita violazione del divieto di istituire giudici straordinari o speciali - Inadeguata sperimentazione del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lettera e-ter ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, lettera introdotta dall'art. 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sollevata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione. Ad avviso del giudice rimettente la norma censurata attribuirebbe alle commissioni tributarie la giurisdizione esclusiva sulle controversie concernenti la misura cautelare del fermo amministrativo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, istituendo così un giudice straordinario o speciale, in contrasto con la Costituzione. Tale giudice non ha tuttavia dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta. Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate senza il preventivo tentativo di dare alla norma impugnata un significato conforme a Costituzione v., ex plurimis , citate ordinanze n. 57 del 2008 e nn. 108 e 68 del 2007.
sentenza 6/2010massima n. 34245 Riguarda ancheart. 35 d.l. 223/2006
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alle Commissioni tributarie della giurisdizione della cognizione della validità dell'ipoteca sugli immobili iscritta dal concessionario della riscossione - Questione (concernente la giurisdizione) sollevata d'ufficio in sede di appello dopo che in primo grado il giudice si sia pronunciato nel merito - Preclusione per intervenuto giudicato implicito, secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 19, comma 1, lettera e- bis ), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevata in riferimento all'art. 102 della Costituzione, nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria la cognizione della validità dell'ipoteca legale iscritta dal concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Infatti, il giudice rimettente non si è confrontato con l'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione secondo il quale, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato, come nella specie, nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito; ciò nonostante il rimettente ha rilevato d'ufficio una questione di difetto di giurisdizione in ordine alla quale - secondo la ricordata giurisprudenza - era processualmente maturata una preclusione.
sentenza 37/2010massima n. 34314 Riguarda ancheart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice tributario - Questione di legittimità costituzionale sollevata da una Commissione tributaria regionale - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo comportante l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della domanda - Necessità di riesame della rilevanza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo ininfluente sulla rilevanza delle questioni, in forza dell'art. 5 del cod. proc. civ.
Non incide sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli -, sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, lo jus superveniens , costituito dall'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ), in quanto, a norma dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno effetto rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge medesima. - Sulla portata del principio della perpetuatio jurisdictionis , v. citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Denunciata deroga irragionevole all'ordinario criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, disparità di trattamento in danno dei destinatari di provvedimenti di fermo, assenza di tutela giurisdizionale piena rispetto alla limitazione della libertà di circolazione, dell'iniziativa economica e della libertà privata - Questioni sostanziantesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come diritto vivente - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto configurano un improprio tentativo di ottenere l'avallo della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto che il giudice a quo dimostra di condividere. - Negli stessi termini, v., citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 57 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.