Art. 50
(Artt. 50 e 53 D.P.R. n. 637/1972) (Omissione della dichiarazione). 1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa e' punito con la sanzione amministrativa ((pari al centoventi)) per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione e' presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa ((del quarantacinque)) per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non e' dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500. 15293234 48
Gli interventi su questo articolo(6)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218
11Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione."
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 come modificato dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
15con decorrenza dal 1 aprile 1998
Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 come modificato dal D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che " Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. in ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo." Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, nel modificare l'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220
29con decorrenza dal 1 febbraio 2011
Il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come modificato dalla L. 13 dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione in ogni caso la misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo." L. 13 dicembre 2010, n. 220, nel modificare l'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 21) che la suddetta modifica si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° febbraio 2011.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158
32con decorrenza dal 1 gennaio 2017
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2017.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208
34con decorrenza dal 1 gennaio 2016
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.
D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87
48Il D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. medesimo si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Testo vigente dal 29 giugno 2024 al 1 gennaio 2027 · versione 49 su Normattiva