Art. 27
Il presidente della sezione, scaduti i termini per la costituzione in giudizio delle parti, esamina preliminarmente il ricorso e ne ((dichiara l'inammissibilita')) nei casi espressamente previsti, se manifesta. Il presidente, ove ne sussistano i presupposti, dichiara inoltre la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo. I provvedimenti di cui ai commi precedenti hanno forma di decreto e sono soggetti a reclamo innanzi alla commissione.
Testo vigente dal 27 marzo 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 1 su Normattiva