Rilevanza della questione incidentale - Incidenza dell'eventuale decisione di accoglimento sul giudizio a quo - Rigetto di eccezione preliminare - Ammissibilità delle questioni.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Oggetto delle questioni è la facoltà di costituirsi in udienza, preclusa alla luce del vigente assetto normativo, il quale consente la declaratoria di inammissibilità in limine litis ai sensi del censurato art. 27.
Riguarda ancheart. 22 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale - Costituzione tardiva del ricorrente - Conseguente inammissibilità del ricorso in sede di esame preliminare - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto all'attore nel processo civile, nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Insussistenza - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto prevedono la sanzione dell'inammissibilità del ricorso in caso di tardiva costituzione del ricorrente, ancorché la parte resistente si sia costituita, e la declaratoria di inammissibilità in sede di esame preliminare del ricorso stesso. La specificità della giurisdizione tributaria - correlata a un giudizio di tipo impugnatorio, instaurato entro stretti limiti di decadenza, di provvedimenti autoritativi, in cui la definitività della posizione sostanziale in essi racchiusa è garanzia di certezza e stabilità dei rapporti giuridici tributari - ne giustifica una disciplina differenziata rispetto a quella del processo ordinario civile. Inoltre, l'onere della costituzione in giudizio del ricorrente entro trenta giorni dall'ultima notifica, di per sé non eccessivamente gravoso, non è tale da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o da violare i principi del giusto processo. ( Precedenti citati: ordinanze n. 202 del 2018, n. 290 del 2016, n. 165 del 2015, n. 154 del 2005 e n. 239 del 2000 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale non esiste un principio costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo, e, più specificatamente, un principio di uniformità del processo tributario e di quello civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017, n. 165 del 2000, n. 18 del 2000 e n. 82 del 1996; ordinanze n. 316 del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 del 2000, n. 329 del 2000, n. 217 del 2000 e n. 8 del 1999 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale la giurisdizione tributaria, rispetto a quella civile ed amministrativa, conserva una sua specificità, correlata sia alla configurazione del processo tributario come processo impugnatorio, sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, rapporto che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2000 e n. 53 del 1998 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, il legislatore gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, fermo restando il limite della manifesta irragionevolezza. In particolare, tale discrezionalità incontra il limite nella esigenza che non vengano imposti oneri tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 45 del 2019, n. 225 del 2018, n. 77 del 2018, n. 45 del 2018, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016, n. 44 del 2016, n. 117 del 2012 e n. 237 del 2007 ).
Riguarda ancheart. 22 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CORTE COSTITUZIONALE - GIUDICE 'A QUO' - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARE QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRESIDENTE DI COMMISSIONE TRIBUTARIA - SUSSISTENZA.
Dal momento che legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale e' il singolo giudice monocratico, anche se appartenente ad organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza; e che nel sistema del processo tributario sono attribuiti al presidente delle commissioni tributarie specifici poteri, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio, il presidente della commissione tributaria centrale e' legittimato a sollevare questione di legittimita' costituzionale della norma, che e' chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione. - S. n. 204/1997; O. nn. 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 41 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 75 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 28 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 46 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 45 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 30 legge 413/1991e altri 3