Art. 31
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La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 9 aprile 2008 · versione 0 su Normattiva