Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Processo tributario - In genere - Forma della trattazione della controversia - Rimessione alla scelta delle parti tra pubblica udienza e camera di consiglio - Denunciata violazione dei principi dell'amministrazione della giustizia in nome del popolo e del giusto processo, nonché del giudicato costituzionale - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 201001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CTP di Catania in riferimento agli artt. 101, 111 e 136 Cost., degli artt. 30, comma 1, lett. g ), n. 1), della legge n. 413 del 1991, 32, comma 3, e 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, che rimettono alla valutazione discrezionale delle parti l'individuazione della forma della trattazione nei processi tributari di primo e di secondo grado. Il differente contenuto precettivo delle norme dichiarate costituzionalmente illegittime con la sentenza n. 50 del 1989 (art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972) esclude che il combinato disposto censurato riproponga la disciplina previgente. La pubblicità dell'udienza risulta infatti non già esclusa, come accadeva in precedenza, bensì condizionata alla presentazione, da almeno una delle parti, di un'apposita istanza di discussione. Avuto anche riguardo alla circostanza che il legislatore ha connotato il giudizio tributario come processo prevalentemente documentale, non è irragionevole la previsione di un rito camerale condizionato alla mancata istanza di parte dell'udienza pubblica. Ciò non è di ostacolo a una piena attuazione del contraddittorio, in quanto le disposizioni censurate, per un verso non escludono la discussione in pubblica udienza, ma ne subordinano lo svolgimento alla tempestiva richiesta di almeno una delle parti, e, per un altro, attribuendo ai litiganti la facoltà di depositare, oltre alle memorie illustrative, ulteriori memorie di replica in un identico termine in parallelo, garantiscono un'adeguata e paritetica possibilità di difesa. È evidente che un meccanismo procedurale, come quello delineato dalle norme in scrutinio, che consente ad entrambe le parti, pubblica e privata, di valutare caso per caso la reale necessità di avvalersi della discussione in pubblica udienza, persegue un ragionevole fine di elasticità - in forza del quale le risorse offerte dall'ordinamento devono essere calibrate in base alle effettive esigenze di tutela - e non interferisce con la cura dell'interesse pubblico al prelievo fiscale. ( Precedenti: S. 141/1998 - mass. 23842; O. 273/2019 - mass. 41825 ).
sentenza 73/2022massima n. 44617 Riguarda ancheart. 30 legge 413/1991art. 32 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE CONDIZIONATA ALLA PREVIA TEMPESTIVA ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - MANCATA PREVISIONE DELLA PUBBLICITA' SENZA CONDIZIONE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI DIFESA, DI TRASPARENZA DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E DI PUBBLICITA' DEI DIBATTIMENTI GIUDIZIARI - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 12/1971 E 50/1989 - NON FONDATEZZA.
Non e' fondata con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui subordina la trattazione della controversia in pubblica udienza alla istanza di almeno una delle parti, in quanto - posto che, trovando l'amministrazione della giustizia fondamento nella sovranita' popolare in base all'art. 101, comma 1 Cost., deve ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione la regola generale della pubblicita' dei dibattimenti giudiziari, la quale, peraltro, puo' subire eccezioni in riferimento a determinati procedimenti, quando abbiano obiettiva e razionale giustificazione; e che nel nuovo processo tributario i due riti, in pubblica udienza e in camera di consiglio, coesistono in rapporto di alternativita' - l'ammissibilita' del rito camerale non risulta lesiva dell'art. 101, comma 1, sia per la natura documentale del processo tributario (nel quale la pubblicita' degli atti e della decisione, mediante il deposito della stessa in segreteria, garantisce sufficientemente le esigenze di conoscenza delle vicende tributarie e di controllo dell'opinione pubblica), sia per l'interesse generale alla rapidita' del medesimo; in quanto il termine di dieci giorni liberi prima della data di trattazione, entro il quale l'istanza di discussione in pubblica udienza deve essere depositata in segreteria e notificata alle altre parti costituite, non puo' ritenersi lesivo del diritto di difesa, potendo le parti provvedere ad assolvere siffatti oneri sin dal primo atto difensivo e, comunque, durante tutto il non breve periodo di tempo intercorrente tra la fissazione dell'udienza di trattazione e i dieci giorni liberi prima di tale data; ed in quanto la pubblicita' degli atti di causa e della decisione tributaria e la necessita' di una congrua motivazione della stessa valgono ad escludere la violazione, in mancanza della pubblica udienza, del canone della trasparenza della imposizione tributaria e del principio costituzionale della corrispondenza del prelievo alla capacita' contributiva desumibili dall'art. 53, comma primo, Cost.. - S. nn. 50/1989, 543/1989; O. nn. 587/1989, 121/1994. red.: S. Di Palma
CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PUBBLICITA' DELLE UDIENZE CONDIZIONATA ALLA PREVIA TEMPESTIVA ISTANZA DI UNA DELLE PARTI - MANCATA PREVISIONE DELLA PUBBLICITA' SENZA CONDIZIONE - PRETESA INCIDENZA SUI PRINCIPI DI DIFESA, DI TRASPARENZA DELL'IMPOSIZIONE TRIBUTARIA E DI PUBBLICITA' DEI DIBATTIMENTI GIUDIZIARI - RIFERIMENTO ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 12/1971 E 50/1989 - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma secondo, 53, comma primo, e 101, comma primo, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), "laddove subordina la pubblicita' dell'udienza in cui si svolge la trattazione della causa alla previa tempestiva istanza di almeno una delle parti", in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 141 del 1998 e non sono stati dedotti profili nuovi o diversi che possano indurre la Corte ad un riesame della medesima. - S. n. 141/1998. red.: S. Di Palma