Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 2024 al 11 gennaio 2024. Leggi il testo vigente →
La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano ed e' intestata alla Repubblica italiana.52 La sentenza deve contenere:
- 1)l'indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori se vi sono;
- 2)la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- 3)le richieste delle parti;
- 4)la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto;
- 5)il dispositivo. La sentenza deve inoltre contenere la data della deliberazione ed e' sottoscritta dal presidente e dall'estensore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220
52Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 1 lettera q)) che "q) nell'articolo 36, al comma 1, numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di accoglimento o di rigetto, relativi alle questioni di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilita' o di nullita' dell'atto»". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 4 gennaio 2024 al 11 gennaio 2024 · versione 53 su Normattiva