Art. 52
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La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'art. 4, comma 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73)).
Testo vigente dal 26 maggio 2010 al 1 gennaio 2016 · versione 26 su Normattiva