Art. 52

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La sentenza della commissione provinciale puo' essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell'articolo 4, comma 2. L'appellante puo' chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutivita' della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 4 gennaio 2024 · versione 42 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art52 · fonte su Normattiva