Art. 64
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Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate e' ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile. Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purche' la scoperta del dolo o della falsita' dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 1 gennaio 2016 · versione 0 su Normattiva