Art. 64

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(( Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 395 del codice di procedura civile. )) Le sentenze per le quali e' scaduto il termine per l'appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile purche' la scoperta del dolo o della falsita' dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell'art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine suddetto. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso e' prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

Testo vigente dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022 · versione 42 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art64 · fonte su Normattiva