Art. 67
Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 50 su Normattiva