Art. 67

Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art67 · fonte su Normattiva