Art. 69 — Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
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Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.
Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 26 ottobre 1996 · versione 0 su Normattiva