Art. 69Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

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Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale ((o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15)) e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.

Testo vigente dal 26 ottobre 1996 al 1 giugno 2016 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art69 · fonte su Normattiva