Art. 69 — Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente
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Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale ((o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15)) e la relativa sentenza e' passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'art. 25, comma 2.
Testo vigente dal 26 ottobre 1996 al 1 giugno 2016 · versione 5 su Normattiva