Art. 76

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Se alla data prevista dall'art. 72, a seguito di sentenza della Corte di cassazione o di corte d'appello o a seguito di decisione della Commissione tributaria centrale pendono i termini per la riassunzione del procedimento di rinvio davanti alle commissioni tributarie di primo o di secondo grado, detti termini decorrono da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria provinciale o regionale competente. Il termine per la riassunzione davanti alla corte d'appello non subisce modifiche. Se alla data prevista all'art. 72, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, pende il termine per la riassunzione davanti alla Commissione tributaria centrale, detto termine decorre da tale data e la riassunzione va fatta davanti alla commissione tributaria regionale competente. L'istanza di trattazione non e' richiesta e l'atto di riassunzione assorbe i relativi effetti se alla data di cui all'art. 72 pendono i termini per la riassunzione davanti a giudici di rinvio. Quando alla data indicata nei commi precedenti pendono i giudizi di rinvio davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado o davanti alla Commissione tributaria centrale l'istanza di trattazione va fatta rispettivamente davanti alla commissione tributaria provinciale, alla commissione tributaria regionale o alla Commissione tributaria centrale nei modi e termini di cui all'art. 73 e, per quest'ultima, non oltre il 31 dicembre 1995. In difetto, l'intero processo si estingue.

Testo vigente dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art76 · fonte su Normattiva