Art. 77 — Procedimento contenzioso amministrativo davanti all'intendenza di finanza o al Ministero delle finanze
Le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'intendente di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite ((alla data di insediamento)) delle nuove commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorche' abrogate ai sensi dell'art. 71.
Testo vigente dal 27 marzo 1993 al 1 gennaio 2027 · versione 1 su Normattiva