Art. 154
[1]Definizione di controversie in via amministrativa
[2]La definizione in via amministrativa di tutte le controversie tra gli agenti della riscossione e gli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente testo unico, che possono insorgere in pendenza del rapporto di gestione dell'esattoria e della ricevitoria provinciale e comunque finche' durino i privilegi fiscali, e' devoluta all'intendente di finanza. Le controversie sono introdotte mediante motivata istanza presentata da una delle parti al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale, dopo averla comunicata alle altre parti ed istruita, la trasmette all'intendente di finanza per la pronuncia. Contro la decisione dell'intendente di finanza e' ammesso, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica di essa, ricorso al Ministro per le finanze. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
6Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 130, comma 1) che sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
Testo vigente dal 1 marzo 1988, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva