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I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere eta' non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.
Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 27 marzo 2001
