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I marescialli in servizio permanente aspiranti al concorso di ammissione al corso per la nomina ad ufficiale di cui al n. 2) dell'articolo 2, oltre a possedere i requisiti indicati nell'articolo 1 debbono avere eta' non superiore a quaranta anni e devono essere riconosciuti in possesso della idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, come ufficiale.

Testo in vigore dal 13 giugno 1967 al 27 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;371~art5 · fonte su Normattiva