Art. 22 — Passaggi di livello nella dirigenza
Il passaggio da un livello inferiore ad uno superiore nell'ambito della dirigenza e' deciso dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, ogni volta che si verifichi una vacanza di posti, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti organici degli enti e non puo' comunque avvenire in mancanza di una permanenza di almeno un triennio nel livello immediatamente inferiore.
Testo vigente dal 2 aprile 1975
