Art. 18 — Dirigenza
La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali non potra' superare il numero delle unita' organiche in cui l'ente risulta ordinato, tenuto conto della corrispondenza tra il livello dirigenziale e l'importanza di ciascuna unita' organica. La dirigenza puo' articolarsi in non piu' di tre livelli secondo l'organizzazione di ciascun ente. Il consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, nomina i dirigenti tra i dipendenti appartenenti alla qualifica superiore dei ruoli amministrativo e tecnico con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica, i quali dimostrino specifiche attitudini e capacita' per l'ufficio cui devono essere preposti. Ad esercitare funzioni di dirigenza possono essere incaricati dal consiglio di amministrazione anche i dipendenti appartenenti al ruolo professionale tutte le volte che, per particolari uffici, sia ritenuto opportuno utilizzare la loro competenza professionale.
Testo vigente dal 2 aprile 1975
