Quando la nomina dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti pubblici previsti nella presente legge rientra nella competenza dei Ministri e del Consiglio dei Ministri, di essa deve essere data comunicazione ufficiale alle Camere contenente l'esposizione dei motivi che giustificano la scelta e una biografia delle persone proposte con l'indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprano.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art33 · fonte su Normattiva