Le deliberazioni dei consigli di amministrazione devono essere pubblicate, salvo che tale pubblicazione possa recare danno all'ente o ai terzi, a cura del direttore generale e del direttore della sede su apposito albo da istituire presso la sede centrale e le sedi periferiche degli enti per un periodo non inferiore a quindici giorni.

Testo vigente dal 2 aprile 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-03-20;70~art34 · fonte su Normattiva